Il PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303
del  18  luglio  2003,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione
civile   per   fronteggiare   la   grave   situazione   di  emergenza
socio-ambientale  nel  territorio delle province di L'Aquila e Teramo
interessato  dagli  interventi  necessari alla messa in sicurezza del
Sistema  Gran  Sasso», nonche' l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3318 del 23 ottobre 2003;
  Visto  l'art.  16  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, recante: «Disposizioni urgenti
di protezione civile»;
  Viste  note del 27 dicembre 2005 dell'Anas S.p.a. e del 29 dicembre
2005 della regione Abruzzo;
  Vista  la nota del 2 gennaio 2006 del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la nota del 16 febbraio 2006 del commissario delegato con la
quale  viene  evidenziata  la necessita' di disciplinare le ulteriori
fasi  realizzative  delle opere e degli interventi finalizzati a dare
continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche'
di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in
rassegna;
  Considerato  che  per  superare  l'attuale  diffusa  situazione  di
criticita'  occorre  provvedere per il completamento degli interventi
urgenti  in  atto,  anche in un contesto di necessaria prevenzione da
possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma  3,  della legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  generale  del  Consiglio  superiore  dei lavori
pubblici,  in qualita' di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 16
dell'ordinanza  n. 3485 del 2005, provvede, in regime ordinario ed in
termini  d'urgenza,  all'attuazione  ed al completamento, entro e non
oltre  il 31 luglio 2006, di tutte le iniziative gia' programmate per
il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa. In
particolare  il  commissario  delegato  provvede  alla realizzazione,
entro il 31 luglio 2006, delle seguenti opere:
    a) isolamento pavimentale della galleria TIR;
    b) tubazione  di  collegamento dalle sale A, B e C alle vasche di
contenimento;
    c) impianti  tecnologici  di  controllo,  comando  e gestione del
riempimento dei serbatoi INOX di accumulo;
    d) messa  a  norma  dei  laboratori  ai fini della sicurezza, con
particolare  riferimento  all'antincendio,  e realizzazione Unloading
Station in prossimita' della sala C;
    e) collegamento   dell'impianto  di  depurazione  interno  per  i
servizi   igienici  alla  nuova  tubazione  di  scarico  dedicata  ai
laboratori;
    f) ripristino  della  centrale  idrica  con  isolamento  vasca di
accumulo ed adeguamento impiantistico;
    g) collegamento  della  centrale  idrica  al  nuovo  circuito  di
raffreddamento  esterno  (lngr.  INFN  -  by  pass  15  - cunicolo di
servizio del Ruzzo);
    h) nuova centrale di ventilazione lato l'Aquila;
    i) impianto  di  ultrafiltrazione  e  disinfezione a raggi UV per
intera portata canna SX (Q=380 l/s);
    j) opere stradali propedeutiche all'esecuzione dei lavori.
  2.  Nel  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1, il
commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
regionali,   degli   enti   locali   anche   territoriali   e   delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  3.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
commissario   delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  soggetto
attuatore  nonche'  del  personale  gia' operante presso la struttura
commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in
premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle
vigenti disposizioni in materia.
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il  commissario  delegato provvede utilizzando le procedure d'urgenza
previste dall'ordinamento vigente.